Le novità sul tacito rinnovo dell’assicurazione in seguito al Ddl Concorrenza ci portano ad approfondire meglio l’argomento. Parlando di tacito rinnovo si intende una procedura che prevede il rinnovo automatico ogni anno di una assicurazione per danni a meno che il titolare non proceda con una disdetta del contratto entro trenta giorni dalla scadenza naturale della polizza. La procedura riguarda l’assicurazione sulla casa e sugli infortuni ma dal 2012 è stata abolita per l’RC Auto dal decreto Monti. Ultimi rumors ipotizzano una reintroduzione del tacito rinnovo per l’assicurazione auto ma vengono prontamente smentiti. Il Ddl concorrenza sembrerebbe non reintrodurre la procedura. Scopriamo le ultime novità.
Abrogazione del tacito rinnovo sull’assicurazione Rc Auto: tutte le novità
Nel 2012 un decreto Monti aveva stabilito l’abrogazione del tacito rinnovo per l’assicurazione auto e per le polizze accessorie Rc Auto (furto e incendio, cristalli, danni…) per evitare che gli assicurati vedesse un aumento del premio della polizza senza essere avvisati tempestivamente. Da qualche giorno imperversa la notizia sul web che il Ddl Concorrenza, ritornato al Senato dopo le modifiche apportate dalla Camera, potesse reintrodurre la procedura di nostro interesse e subito sono iniziate le polemiche. In realtà, sembrerebbe che l’abrogazione venga confermata nonostante il tacito rinnovo sia stato oggetto di discussione come altri punti previsti dal decreto sulla concorrenza.
La senatrice Puppato ha sostenuto fortemente la respinta dell’emendamento NCD che prevedeva una riduzione per i consumatori della possibilità di scelta della sottoscrizione delle polizze appartenenti al ramo danni, escludendo, quindi, l’Rc Auto. Resta, dunque, per i consumatori la possibilità di decidere con l’aiuto di intermediari, agenti e broker il contratto del ramo danni che più soddisfa le proprie esigenze. La varietà è un aiuto per le persone che possono optare per diversi tipi di polizze, dai contratti temporanei a quelli annuali senza tacito rinnovo a quelli pluriennali o con scadenza annuale con tacito rinnovo previa disdetta entro 30 giorni.
Con l’emendamento prima citato sarebbero venuti meno i vantaggi per i consumatori a favore di quelli delle assicurazioni. Grazie all’intervento della senatrice Puppato il testo è stato modificato per tutelare il consumatore. Ecco che il Ddl concorrenza non apporta cambiamenti per i rami danni ed estende il divieto di tacito rinnovo alle polizze accessorie Rc Auto non obbligatorie se stipulate direttamente dall’assicurato. Prima del Ddl Concorrenza le garanzia accessorie sottostavano al tacito rinnovo, ora non più. Rimane, invece, il tacito rinnovo per la polizza accessoria acquistata insieme all’auto nuova. L’Rc Auto scadrà dopo un anno, la garanzia accessoria si rinnoverà al termine del contratto automaticamente a meno che l’assicurato non proceda con la disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza.
Tacito rinnovo assicurazione casa e infortuni
La presenza del tacito rinnovo nelle assicurazioni sulla casa prevede che l’assicurato che desideri disdire il contratto dovrà spedire un modulo di disdetta alla propria compagnia assicurativa entro dei tempi stabiliti. In caso di polizza stipulata prima del 3 aprile 2007, il consumatore in possesso di una polizza che prevede il tacito rinnovo e al pari con i pagamenti potrà presentate il modulo solo dopo aver maturato almeno tre anni dalla conclusione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza. Le polizza stipulate dopo il 3 aprile 2007, invece, potranno essere disdette alla sola condizione di dare un preavviso minimo di 60 giorni. In caso di polizza assicurative pluriennali per la casa, i consumatori possono recedere anticipatamente dal contratto grazie al Decreto Bersani per quelle polizze sottoscritte prima dell’entrata in vigore della cosiddetta Legge di conversione, da almeno tre anni.
Il modulo di disdetta dovrà contenere i dati del mittente/intestatario della polizza casa, i dati della compagnia assicurativa presso cui è stata sottoscritta l’assicurazione, i dati dell’agente assicurativo o dell’agenzia, l’indirizzo di destinazione, i dati anagrafici e i dati della polizza casa che si intende disdire (all’interno del testo da scrivere nel modulo) e i contatti personali attraverso cui si può essere rintracciati. Come oggetto del modulo occorrerà indicare “Richiesta disdetta assicurazione” aggiungendo gli estremi della polizza casa e, infine, occorrerà allegare al modulo la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.
Per quanto riguarda l’assicurazione infortuni abbiamo visto come, grazie al decreto concorrenza, non sia più previsto il tacito rinnovo qualora risulti come garanzia aggiuntiva all’Rc Auto. Al contrario, avendo sottoscritto una polizza infortuni non legata all’assicurazione auto, il consumatore potrà procedere con la disdetta inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia assicurativa nella quale si esprime l’intenzionalità di recedere dal contratto.