Orari Visite Fiscali 2024: fasce orarie INPS, dipendenti pubblici, privati, scuola, militari e PA

Con la terminologia “visite fiscali” si intende l’accertamento medico attivato dall’INPS nei confronti di dipendenti pubblici e privati. La richiesta di tale verifica può venire inoltrata dal datore di lavoro privato, dall’Amministrazione per cui si lavora oppure dall’INPS stesso al fine di controllare l’effettivo stato di malattia del soggetto assente dal lavoro. Possiamo dunque affermare che il controllo medico fiscale è una procedura ufficiale sancita dall’articolo 5 della Legge 300/1070 dello Statuto dei Lavoratori e prevista dal diritto del lavoro italiano. Il datore ha diritto di inoltrare la richiesta dell’accertamento verso il proprio dipendente che risulta assente dal posto di lavoro per malattia con lo scopo di verificare la reale presenza di una malattia. L’accertamento citato deve seguire specifiche direttive in termini di orari delle visite fiscali e di esenzioni e esclusioni di alcune tipologie di lavoratori e potrebbe comportare sanzioni importanti qualora il dipendente non risultasse disponibile durante gli orari di visita. Vediamo, allora, quali sono le fasce orarie previste dall’INPS riguardanti i dipendenti pubblici, privati, della scuola, della Pubblica Amministrazione e i militari che risultano essere assenti dal lavoro per malattia.

Fasce orarie visite fiscali INPS 2024 per lavoratori dipendenti pubblici e privati e scuola

La legge italiana fornisce ai datori di lavoro un importante strumento, quello delle visite fiscali in caso di malattia del lavoratore. Il controllo medico fiscale serve per attestare la veridicità della causa di assenza dal posto del lavoro del dipendente pubblico o privato e può essere richiesto non solo dal datore ma anche dall’Amministrazione oppure dall’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che è l’ente soggetto all’invio dei controlli. Dichiarandosi malato, il dipendente ha l’obbligo di restare nel luogo di residenza indicato all’inizio dell’evento morboso e di farsi trovare in specifiche fasce orarie presso questo stesso indirizzo. L’obbligo di reperibilità in determinate fasce è previsto dalla Legge e deve essere rispettato per non incorrere in sanzioni. L’incaricato INPS che dovrà effettuare la visita fiscale può recarsi anche più volte da uno stesso dipendente, in diversi orari, per verificare in maniera sistematica e ripetitiva le reali condizioni del lavoratore pubblico o privato. La visita può capitare anche in prossimità o nei giorni festivi con lo scopo di prevenire l’assenza dal luogo di lavoro dei lavoratori che si credono furbi e usano la malattia solo per non lavorare in un giorno di festa.

Esiste una metodologia che l’INPS segue per decidere i nominativi dei dipendenti a cui mandare il controllo fiscale. L’ente è in possesso di un enorme data base e di un software in grado di selezionare tra i tanti certificati di malattia ricevuti quelli stimati come più a rischio. I criteri di scelta possono variare da una regione all’altra ma sono comunque stabiliti per ricercare le situazioni più anomale. Per non incorrere nel rischio di una sanzione, è opportuno, quindi, che i lavoratori pubblici e privati siano a disposizione dell’INPS nell’abitazione di residenza o comunque nel luogo indicato per riprendersi dalla malattia nelle fasce orarie che ora indicheremo. I dipendenti privati hanno l’obbligo della reperibilità dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, sia nei giorni festivi che lavorativi e fin dal primo giorno di malattia, mentre gli orari per i dipendenti pubblici sono dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Passiamo ad analizzare la situazioni di chi lavora nell’ambito scolastico. Docenti, personale ATA, professori, insegnanti, sono sottoposti a nuove regole introdotte dalla Riforma PA, sia per quanto riguarda il settore pubblico che quello privato. Le modifiche apportate dalla riforma sono relative alla nascita di un Polo Unico INPS che controlla la reperibilità e lo stato di salute di tutti i dipendenti privati e pubblici, inclusi quelli della scuola, che sono assenti dal luogo di lavoro per malattia. Le visite fiscali possono essere ripetute e mirate e vengono effettuate da un medico che dovrà accertare non solo la presenza fisica del lavoratore presso il domicilio indicato all’inizio dell’evento morboso ma anche la reale presenza della malattia. Questo vale per i docenti, i professori, il personale ATA così come un qualsiasi altro dipendente pubblico e privato. Dato che l’incaricato procederà con la valutazione dello stato di salute del lavoratore, avrà la facoltà di anticipare i tempi di rientro riducendo il periodo di malattia riportato sul certificato medico qualora lo ritenesse opportuno.

L’insegnante, non appena ha inizio lo stato morboso, dovrà informare la scuola della temporanea inabilità al lavoro, del numero di giorni per cui si prevede di essere assente e del domicilio in cui risiederà. Le visite fiscali per i docenti, i professori e il personale ATA rientrano nelle stesse fasce orarie e, nello specifico, dalle 9,00 del mattino alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Parliamo di tutti i giorni della settimana, compresa la domenica e i giorni festivi, le festività e i ponti. Qualora il docente, ma anche ogni altro dipendente pubblico o privato, risultasse assente nell’orario della visita fiscale senza una convincente giustificazione verrà sanzionato con la decurtazione del 100% dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia e del 50% per i giorni successivi. L’idonea giustificazione deve essere presentata entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento in questione per non essere sottoposto a sanzione.

Risultano esenti dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie indicate i dipendenti che dimostrano di avere una patologia grave che richiede una terapia salvavita, una causa di servizio o uno stato patologico con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Dal punto di vista disciplinare, poi, l’Amministrazione o il datore di lavoro può sanzionare la mancata giustificazione dell’assenza con licenziamento senza preavviso oppure con licenziamento con preavviso. Il primo caso è attuabile qualora il dipendente abbia tentato di giustificare l’assenza con un falso certificato medico mentre il secondo caso sarò applicabile se l’assenza non giustificata si protrarrà per più di tre giorni lavorativi nell’arco di un biennio (anche non consecutivi) o  per più di 10 giorni negli ultimi 10 anni.

Visite fiscali per militari e PA: novità e orari 2024

La novità del Polo Unico INPS ha apportato modifiche alla normativa sulla medicina fiscale coinvolgendo anche le Forze Armate, i Vigili del Fuoco e i Corpi armati dello Stato. Le regole per i militari risultano essere, ora, assoggettate al Polo Unico INPS e non più alle singole amministrazioni prima e alla Ragioneria dello Stato poi. Le richieste di controllo medico fiscale devono passare per l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale anche se non è previsto l’obbligo di inoltro del certificato medico di malattia per via telematica. Dato che il personale delle Forze Armate, della Marina Militare, dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare, dei Corpi Armati dello Stato Carabinieri e Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può essere sottoposto all’accertamento medico fiscale in caso di assenza per malattia dal luogo di lavoro è utile sapere gli orari per cui vige l’obbligo della reperibilità. Le fasce orarie sono la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00. Le uniche motivazioni accettate per uscire di case nelle fasce orarie indicate sono legate a visite mediche, prestazioni sanitarie, terapie sanitarie, accertamenti specialistici regolarmente prescritti e altri giustificabili motivi. Come per i dipendenti e il personale della scuola, le visite fiscali possono essere ripetute più volte nell’arco della stessa giornata o comunque nel periodo di malattia.

Nel Polo Unico Visite Fiscali INPS, dunque, rientrano tutte le categorie di lavoratori elencate fin d’ora ma, generalizzando, possiamo dire che ne fanno parte tutte le Amministrazioni Pubbliche dello Stato. I soggetti per cui la legge prevede la regolarità del controllo fiscale in caso di assenza da lavoro per malattia sono docenti, personale ATA, militari e tutti i dipendenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni, i dipendenti delle Comunità montane, i dipendenti delle Università, i dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale e i dipendenti degli Enti pubblici non economici. Per tutti sono previste due fasce orarie di reperibilità, una la mattina e una il pomeriggio, per un totale di sette ore giornaliere in cui devono essere reperibile presso il domicilio indicato all’inizio dell’evento morboso. Gli orari sono dalle ore 9,00 del mattino alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nel pomeriggio e includono, come già detto tutti i giorni della settimana e le festività.

Concludiamo, indicando i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche che, per Legge, sono esenti dalle visite fiscali. Sono esclusi dai controlli i dipendenti di Enti pubblici economici, enti morali e le aziende speciali, il personale della carriera prefettizia o diplomatica, i magistrati, gli avvocati e i Procuratori dello Stato, i docenti e ricercatori universitari, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità indipendenti, comprese le CONSOB, la Banca d’Italia e il personale di Università non statali legalmente riconosciute.

Se vi riconoscete in una delle figure professionali per le quali la legge stabilisce la possibilità di visite fiscali, ricordate che in caso di malattia occorrerà farsi rilasciare un certificato medico entro due giorni dal medico curante o da una struttura del Sistema Sanitario Nazionale o convenzionata. In questo modo, l’INPS potrà disporre l’accertamento medico-legale in tutte le città italiane per i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per malattia. Ricordiamo che la trasmissione del certificato è obbligatoria e che il mancato invio costituisce un illecito disciplinare che può portare, in alcuni casi, al licenziamento.