Un cartello con cerchio rosso su uno sfondo blu e bianco con una barra al centro indica il divieto di sosta per i veicoli su uno specifico tratto stradale. Violare questo divieto comporta il pagamento di una multa salata, come stabilito dall’articolo 158 del codice della strada. Per sosta si intende l’interruzione temporanea della marcia del veicolo, con possibile allontanamento del conducente per compiere una veloce operazione. Superando questo apprezzabile lasso di tempo scatta la multa, il cui importo varia per la tipologia di mezzo che ha violato il divieto e per la locazione del veicolo nel momento in cui viene riconosciuta la violazione del codice della strada. Scopriamo le differenze di importo nel 2024, quanti punti vengono decurtati dalla patente, come funziona senza verbale e per gli invalidi.
Importo della multa per divieto di sosta nel 2024 e punti dalla patente detratti
Il divieto di sosta vieta la sosta prolungata, anche se temporanea, di un mezzo ma non la fermata (interruzione della marcia senza allontanamento del conducente per poter, ad esempio, far scendere un passeggero) davanti a passi carrabili, in seconda fila, negli spazi dedicati agli autobus, nelle aree pedonali urbane, nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, davanti ai cassonetti per i rifiuti e la raccolta differenziata, nelle aree riservate ai mercati e in altre diverse circostanze. Come accennato, l’importo della multa che si dovrà pagare in caso di violazione del codice stradale varia in base al modello di veicolo e al motivo della sanzione. Per i ciclomotori e i motocicli l’importo varierà tra i 40,00 e i 163,00 euro mentre per i mezzi a quattro ruote la sanzione prevede un costo variabile tra gli 84,00 e i 335,00 euro.
Nel caso in cui una vettura si trovasse a bloccare l’uscita da un cancello con passo carrabile, in seconda fila nelle zone di carico e scarico merci oppure nelle zone di traffico limitato l’importo della multa sarà compreso tra i 24,00 e i 97,00 euro per i veicoli a due ruote e tra 41,00 e 168,00 euro per i mezzi a quattro ruote.
Oltre la multa da pagare, l’automobilista o motociclista che parcheggia in divieto di sosta potrebbe trovarsi con due punti in meno sulla patente. La decurtazione avviene solo se si verificano determinate circostanze. Parliamo del parcheggio in divieto di sosta nelle strisce gialle riservate ad autobus, taxi, sosta dei disabili o dei mezzi di soccorso, in curva, negli scivoli o nei raccordi oppure del caso in cui l’automobilista superi le strisce continue senza alcun motivo di emergenza.
Divieto di sosta: come funziona la multa senza verbale e per gli invalidi
La multa per divieto di sosta prevede la redazione di un verbale che può essere preceduta o meno da una notifica lasciata dal vigile sul tergicristallo. In ogni caso, il verbale arriverà direttamente a casa dopo qualche giorno dalla rilevata violazione del codice stradale ed informerà l’automobilista sull’importo da pagare entro 5 giorni. Rientrando in questo lasso di tempo, si potrà usufruire di uno sconto sull’importo totale pari al 30%. Pagando dopo cinque giorni dalla redazione del verbale, non si potrà utilizzare lo sconto e superando i 60 giorni si vedranno applicate ulteriori sanzioni calcolate in relazione ai giorni di ritardo.
Ribadiamo, dunque, che non è obbligo per il vigile lasciare un avviso sul parabrezza che informi l’automobilista dell’irregolarità commessa né consegnare subito un verbale. Ciò che consente di mettersi in regola è l’arrivo al proprio domicilio della notifica riguardante la violazione. E’ possibile, in alcuni casi, contestare la multa ma impugnare il verbale perché non è stato consegnato immediatamente non è tra questi casi. La contestazione è possibile solo se il verbale contiene errori di forma oppure se il segnale di divieto di sosta risulta essere non ben visibile o assente.
A conclusione del nostro articolo, affrontiamo un ultimo aspetto della multa per divieto di sosta collegato agli invalidi. Essere in possesso del contrassegno invalidi non significa poter parcheggiare ovunque si desideri. La sosta non è autorizzata se il veicolo reca intralcio grave o pericolo alla circolazione. Il divieto vige, dunque, in presenza della rimozione forzata, del divieto di fermata, davanti ad un passo carrabile, presso attraversamenti ciclabili e pedonali, dossi, ponti, cavalcavia, gallerie, passaggi a livello, strettoie, aree di fermata degli autobus, corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblici. E ancora, gli invalidi non possono sostare davanti a segnaletiche verticali qualora ne ostruissero la visuale, in prossimità di intersezioni, in seconda fila e in senso di marcia contrario.