Il contratto di Apprendistato Professionalizzante è destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che desiderano ottenere una qualifica professionale. Questa forma contrattuale consente, infatti, l’assunzione in tutti i settori, sia pubblici che privati, a tempo indeterminato con la finalità di formare e facilitare la ricerca di una occupazione ai giovani. Con l’Apprendistato Professionalizzante si potrà mettere in pratica ciò che si è studiato con la teoria acquisendo nuove competenze lavorando sul campo. Una volta terminato il contratto di apprendistato e il periodo di formazione, il giovane verrà assunto nell’impresa. I vantaggi della forma contrattuale sono rivolti sia al giovane lavoratore, che ha l’opportunità di imparare un mestiere e avere la sicurezza di un posto fisso, che al datore di lavoro in quanto potrà usufruire di vantaggio contributivi, previdenziali e di contributi economici oltre a formare in maniera adeguata un dipendente. Per dare il via al contratto sarà necessario avere un piano formativo individuale che individui il percorso del giovane e sia proiettato verso una qualifica specifica. Inoltre, i contratti si differenziano per la durata e lo stipendio previsto durante il periodo di formazione. Sono questi gli aspetti che andremo ad approfondire per poi capire quando è possibile il licenziamento e come richiedere le dimissioni.
Piano formativo, durata e stipendio del contratto di Apprendistato Professionalizzante
La forma di contratto di Apprendistato Professionalizzante consente ai giovani di età compresa tra i 18 (17 se si è in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni di inserirsi nel mondo del lavoro mirando ad una specifica qualifica e imparando il mestiere sul campo oltre che attraverso una formazione in aula. All’interno del contratto dovrà essere necessariamente indicato il Piano Formativo Individuale del giovane lavoratore, un piano che esplichi il percorso da seguire per ottenere la qualifica desiderata e che sarà definito sulla base di moduli e formulari che sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. Nello specifico, il PFI dovrà indicare i dati dell’azienda, dell’apprendista e del tutor o referente aziendale. Questo tutor può essere lo stesso datore di lavoro, un familiare coadiuvante, un altro lavoratore dell’impresa che sia in possesso dell’idonea professionalità. Il Piano Formativo, poi, dovrà contenere il profilo professionale o formativo di riferimento, il contratto collettivo nazionale del lavoro, gli obiettivi da conseguire in termini di qualifica professionale espressi in conoscenze e tecniche apprese e le modalità con cui si svolgerà l’apprendistato. La formazione dovrà essere articolata in una formazione di base di competenza della Regione di appartenenza stabilita in base al titolo di studio distinta in 40 ore per i giovani che sono in possesso di una laurea o di un titolo di studio superiore, 64 ore per coloro che possiedono il diploma di maturità o sono in possesso di una qualifica professionale e di 120 ore se si possiede unicamente la licenza media inferiore.
Oltre alla formazione di base, nel Piano Formativo Individuale previsto nel contratto di Apprendistato professionalizzante rientra una formazione tecnico-professionale che l’azienda eroga in base al CCNL. Il percorso in questione è obbligatorio sia per il giovane lavoratore che per l’impresa ma si diversificherà a seconda dell’età dell’apprendista e della tipologia di qualifica professionale da conseguire. Tale formazione tecnica potrà essere svolta sia all’interno dell’azienda che in strutture qualificate esterne durante l’orario di lavoro visto che è considerata parte integrante del percorso formativo globale. Nel caso in cui l’apprendista non partecipasse alle ore di lezione, l’assenza dovrà essere giustificata come previsto dalle regole del CCNL.
Il piano formativo individuale dovrà essere incluso in ogni contratto di apprendistato professionalizzante, contratto che potrà avere una durata differente. Il periodo massimo di apprendistato è di tre anni mentre il limite minimo è di sei mesi. L’eccezione riguarda le professioni artigianali per le quali la contrattazione collettiva prevede una durata della formazione fino a cinque anni e le attività stagionali che esulano dal limite minimo dei sei mesi. Precisazioni sulla durata dell’apprendistato riguardano, poi, gli impiegati amministrativi il cui contratto non supera i tre anni e gli impiegati addetti al centralino per i quali la durata ha un massimo di 24 mesi.
Qualora l’apprendista risultasse in possesso di un titolo di studio attinente alla qualifica ricercata, il contratto di apprendistato avrebbe una durata massima di sei mesi mentre essendo in possesso di una laurea afferente alla qualifica da conseguire, l’apprendistato durerebbe al massimo 12 mesi. Cambiano, poi, le durate previste per il settore artigianale in relazione alla qualifica da ottenere. Per il settore Metalmeccanica e Installazione di impianti le categorie 1, 2, 2 bis, 3, 4 e 5 hanno una durata massima di cinque anni così come le categorie 1S, 1, 2, 3, 4 e 5 del settore Odontotecnico e le categorie 1, 2, 3, 4 e 5 del settore Orafo, Argentiero e Affini. Infine, l’accordo tra Confartigianato, CNA, Claai, Casartigiani e FIOM e CGIL, UILM-UIL e FIM-CISL stabilisce una durata massimo di tre mesi.
Generalmente, le imprese puntano alla durata massima del contratto dato che l’apprendistato offre interessanti vantaggi contributivi e previdenziali ed incentivi economici per tutto il periodo della formazione e per l’anno successivo di stabilizzazione. L’apprendista, invece, riceve uno stipendio contenuto stabilito dalla Retribuzione tabellare in base alla categoria di appartenenza e alla qualifica da conseguire alla fine del contratto di apprendistato Professionalizzante. Volendo ottenere un diploma professionalizzante, l’apprendista guadagnerà 2 mila euro all’anno se minorenne e 3 mila euro se maggiorenne. Con il contratto di apprendistato professionalizzante invece, lo stipendio varia sulla base del CCNL ma in generale inizia dal 60% della retribuzione prevista per il livello che si raggiungerà alla fine della formazione per arrivare, poi, al 100% con il passare del tempo. Inclusi nel contratto, poi, l’apprendista avrà la copertura assistenziale per malattia e maternità, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e l’invalidità, la copertura previdenziale, l’assegno per il nucleo familiare, la Naspi e altri ammortizzatori sociali. L’apprendista ha anche diritto alle ferie annuali retribuite la cui maturazione è legata alla prestazione di lavoro effettuata.
Licenziamento e dimissioni sono possibili con il contratto di Apprendistato Professionalizzante?
Un contratto a tempo determinato è un sogno per molte persone ma è possibile che durante lo svolgimento del lavoro da apprendista si riesca a trovare un’opportunità occupazionale da non poter rifiutare. La domanda da porsi, dunque, è se il contratto da Apprendistato Professionalizzante prevede la possibilità di dare le dimissioni. La risposta è affermativa ma le regole cambiano in base al periodo in cui vengono avanzate. Se l’apprendista è in prova e quindi sta svolgendo il periodo di formazione non ha bisogno di formalizzare il desiderio di interrompere l’apprendistato in modalità telematica. Basterà presentare una comunicazione scritta al datore di lavoro nella quale dovrà essere espressa la propria volontà. Il discorso cambia nel momento in cui il giovane lavoratore decide di dare le dimissioni al termine del periodo di formazione professionale. Il recesso dal contratto è libero, non comporta l’indicazione di una motivazione o di una causa, così come le dimissioni in costanza di contratto. Occorrerà, però, che l’apprendista rispetti il periodo di preavviso imposto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che cambia in base all’età del richiedente e all’anzianità in azienda. Il periodo di preavviso decorre da momento in cui le dimissioni vengono comunicate al datore di lavoro. Di conseguenza passerà un lasso di tempo tra l’invio della comunicazione e l’ultimo giorno di lavoro e la tempistica minima dovrà essere quella prevista dal CCNL. La domanda di dimissione dovrà essere inviata telematicamente e si formalizzerà compilando appositi moduli standard in maniera autonoma se si è dotati di PIN dell’INPS oppure mediante l’aiuto dei patronati. Le informazioni da inserire in questi moduli riguarderanno i dati personali dell’apprendista, l’azienda di cui è dipendente, la tipologia della dimissioni e la data di decorrenza. Il modulo completato in ogni sua parte dovrà essere inoltrato via posta elettronica certificata sia al datore di lavoro che all’ispettorato territoriale del lavoro che opera nella provincia in cui si trova l’azienda. L’apprendista avrà sette giorni di tempo per revocare le dimissioni prima che diventino efficaci a tutti gli effetti.
Le dimissioni avanzate dopo la fine dell’apprendistato professionalizzante, quando si è già firmato un contratto a tempo indeterminato, seguiranno la stessa procedura di un qualsiasi contratto di lavoro e dovranno essere inoltrare telematicamente. L’azienda, dal canto, suo, tratterà l’apprendista dimissionario come un qualsiasi altro dipendete dell’impresa. Ricevuta la pec con le dimissioni, dunque, il datore di lavoro dovrà comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego attraverso il modello Unilav.
Un’ultima domanda da porsi in relazione al contratto di apprendistato professionalizzante riguarda la possibilità di essere licenziati durante il periodo di formazione. Così come il giovane lavoratore può dimettersi e porre fine al rapporto occupazionale, il datore di lavoro può licenziare l’apprendista ma seguendo alcune regole base. Una condizione per poter procedere al licenziamento è la giusta causa. L’apprendista, dunque, dovrà essersi reso protagonista di un comportamento grave che giustifichi completamente l’interruzione dell’attività lavorativa. Poniamo l’esempio del furto oppure del danneggiamento volontario del materiale dell’azienda. Un secondo motivo di licenziamento è il giustificato motivo di natura oggettiva o soggettiva. Nel primo caso si assiste ad un inadempimento volontario degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, nel secondo caso la causa è legata all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’azienda. Qualora il licenziamento non abbia alla base una delle condizioni citate, l’apprendista potrà richiede un risarcimento danni o il reintegro sul posto di lavoro.