Avete dubbi sulla normativa vigente che regola l’apertura di un affittacamere non professionale? Siamo qui per chiarirli e per mostrarvi la chiave di accesso ad una occupazione non troppo impegnativa e che vi permetterà di guadagnare un profitto interessante.
Molte persone in possesso di una grande casa e di un buon numero di stanze inutilizzate vorrebbero utilizzare lo spazio in più ospitando turisti in cambio, naturalmente, di un rientro in denaro. Questa idea, spesso, viene accantonata per il pensiero di dover aprire una partita IVA o di dover affrontare lunghe e noiose pratiche prima di iniziare la propria attività di affittacamere. La normativa vigente, però, semplifica notevolmente le procedure qualora si scelga di diventare un affittacamere non professionale. Vi mostreremo le condizioni da soddisfare per rientrare in tale categoria, in modo tale da iniziare il prima possibile la realizzazione del vostro nuovo progetto.
Normativa per aprire un affittacamere non professionale
Oltre ai fondi necessari, reperibili tramite bandi di finanziamento per B&B e affittacamere, il primo requisito indispensabile per poter avviare un’attività di affittacamere non professionale è l’occasionalità con cui si svolge tale occupazione. Essendo una occupazione saltuaria, va svolta nell’abitazione di residenza o al domicilio della persona che offre la stanza da affittare. Il numero dei posti letto e delle stanze, poi, deve essere limitato altrimenti si sfocerebbe in un affittacamere professionale o in un Bed & Breakfast.
Sottolineiamo come ogni regione autonomamente può scegliere di aumentare o diminuire i limiti e di attuare delle diverse regole di classificazione delle attività. E’ consigliabile, dunque, contattare lo sportello unico delle attività produttive della propria Regione per avere chiarimenti sui specifici requisiti richiesti in termini di offerta della prima colazione, delle caratteristiche delle stanze o delle sanzioni previste in caso di “errori”. In generale, la normativa vigente specifica che non è obbligatoria la presenza di una cucina dato che parliamo di un servizio di alloggio. E’ invece elemento imprescindibile il rispetto dei requisiti strutturali, edilizi ed igienico-sanitari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
Il prezzo dell’alloggio di un affittacamere non professionale è, solitamente, inferiore rispetto a quello di un B&B e deve includere i servizi cardini di una buona ospitalità. In termini di norme igieniche è previsto il riassetto e la pulizia della stanza prima dell’arrivo di un nuovo cliente e minimo una volta a settimana in caso di lunga permanenza. Inoltre, l’affittacamere dovrà fornire biancheria da letto e asciugamani puliti agli ospiti e effettuare un cambio ogni sette giorni. Deve essere inclusa nel prezzo la fornitura di energia elettrica, del gas e del riscaldamento nei periodi freddi, la fornitura di acqua fredda e calda nei bagni e l’ospite deve poter utilizzare il telefono comune.
La non professionalità dell’affittacamere consente l’apertura senza partita IVA?
L’apertura di un’attività di affittacamere non professionale non comporta la presenza di una partita IVA dato che non si tratta di una impresa. Non occorre, inoltre, procedere con l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio né tenere la contabilità Iva, la contribuzione Inps e l’iscrizione all’Inail. L’unica responsabilità per l’affittacamere è quella di rilasciare al cliente una ricevuta con un bollo di due euro per importi maggiori a 77,47 euro, da stampare in duplice copia comprendente di data del rilascio e numero di emissione. Le ricevute dovranno essere mostrate per la dichiarazione dei redditi. La voce sotto la quale verranno indicati sarà quella dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” in caso di possesso di massimo due appartamenti con servizi base e “alberghieri”. Qualora si forniscano solo i servizi base i redditi dovranno essere inseriti sotto la voce “reddito di fabbricati”.
Un adempimento che l’affittacamere non professionale dovrà compiere è la consegna della SCIA. Parliamo di un documento che è possibile inviare telematicamente o recapitare personalmente al Comune di residenza. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività serve per documentare l’inizio della attività unitamente alla presentazione della carta d’identità, del codice fiscale, dell’ubicazione dell’affittacamere con relativa disposizione interna dei locali, del numero dei posti letto/stanze e dei bagni utilizzabili dai clienti. Dopo la verifica della documentazione, effettuata tramite sopralluoghi e ispezioni da parte del personale comunale competente, la struttura verrà classificata e tutto sarà predisposto per il monitoraggio degli ospiti. L’affittacamere dovrà, infatti, comunicare l’arrivo e la partenza dei clienti alle autorità di pubblica sicurezza.
Pochi passi vi separano dall’apertura di una attività non professionale redditizia e diversa rispetto la solita occupazione. Ordinate le stanze, profumate le lenzuola e preparatevi ad accogliere i vostri primi ospiti!