Calcolo Contributo Unificato 2024: tabella aggiornata ricorso tributario al Giudice di Pace

Siamo pronti per approfondire le modalità con cui avviene il calcolo del Contributo Unificato 2024 e per informarvi sulla tabella con gli importi aggiornati. Nello specifico, parleremo di quando si procede con un ricorso tributario al Giudice di Pace dopo aver delineato i tratti fondamentali del contributo protagonista del nostro articolo.

Il Contributo Unificato è un contributo che deve essere richiesto dai contribuenti all’interno di cause civili per ricorrere in giudizio. Deve essere pagato nel momento in cui un cittadino presenta un ricorso davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Tale contributo è entrato in vigore con una legge del 2002 andando a sostituire l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. Il cittadino, dunque, che ritiene illegittimo un accertamento, una cartella esattoriale o un avviso di pagamento avvenuto a suo carico ha la possibilità di “contrastare” la conclusione di effrazione a cui è arrivata l’Amministrazione Finanziaria o l’Agente di riscossione rivolgendosi alla prima citata Commissione Tributaria Provinciale o Regionale. L’unico caso in cui il contributo non debba essere pagato è la circostanza in cui viene chiesto solamente un giudizio al soggetto imputato, senza essere affiancato da una richiesta di risarcimento o altro. Addentriamoci maggiormente nell’argomento fino ad arrivare al calcolo del contributo e alla visualizzazione della tabella con gli importi aggiornati.

Calcolo del Contributo Unificato: a cosa può servire?

Si parla di calcolo del Contributo Unificato in quanto l’importo che il contribuente sarà tenuto a pagare varierà a seconda dell’entità della lite in atto. Qualora non fosse possibile stabilire un valore specifico, lo Stato provvederà ad applicare un importo forfettario che risulta diverso in base alla tipologia di processo civile e amministrativo. Per i processi civili di valore indeterminabile, si considera lo scaglione tra 26.000,00 euro e 52.000,00 euro. Per i processi di primo grado l’importo equivale a 518,00 euro, per una impugnazione a 777,00 euro e per il ricorso alla Cassazione a 1.036,00 euro. Passando ai processi di valore indeterminabile che riguardano esclusivamente la competenza del Giudice di Pace l’importo forfettario risulta essere pari a 237,00 euro, 355,50 euro e 474,00 euro mentre in relazione ai processi di valore indeterminabile davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali la cifra da pagare sarà di 120,00 euro.

Abbiamo, dunque, visto gli importi da pagare qualora non si riuscisse a definire il valore della lite. Ora passiamo ai casi in cui il valore è ben definito. Valore che è determinato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle  sanzioni che verranno eventualmente applicate con l’atto impugnato. La Legge stabilisce degli scaglioni che devono essere presi in considerazione per determinare il valore della controversia. L’importo, comunque, sale a seconda dei gradi di giudizio. Per esempio, passando dal ricorso alla Corte d’Appello al processo davanti alla Corte di Cassazione si verificherà un raddoppio di tale importo. Inoltre, il Contributo Unificato può servire come parametro per definire eventuali sanzioni. Il contribuente sarà chiamato, infatti, a pagare la stessa somma che ha versato per il contributo qualora il ricorso in appello o cassazione venga giudicato del tutto infondato, inammissibile o improcedibile.

Come calcolare il Contributo Unificato 2024 e stabilire il valore della controversia

Premettendo che, accanto al pagamento del Contributo Unificato da pagare, bisognerebbe aggiungere una marca pari a 27 euro, cerchiamo, ora, di capire come si stabilisce il valore della lite. la Legge stabilisce che “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni [1223, 1282, 2043 c.c.] anteriori alla proposizione si sommano col capitale” (
articolo 10 del Codice di Procedura civile). Per domanda si intende il bene, sotto forma di denaro, oggetto o prestazione, per cui il contribuente richiede il giudizio. Se i danni richiesti, ad esempio, sono di 15.000 euro anche il valore corrisponderà a questa cifra e il contributo che si dovrà pagare sarà la cifra della tabella che riporta la corrispondenza tra lo scaglione che comprende 15.000 euro e l’importo del contributo.

Ecco allora, un esempio di tabella con i valori corrispondenti da pagare in caso di processo civile di primo grado:

  • Valore fino a 1.100,00 euro il corrispettivo è di 43 euro,
  • Valore superiore a 1.100,00 euro fino a 5.200,00 euro il corrispettivo è di 98,00 euro,
  • Valore superiore a 5.200,00 euro fino a 26.000,00 euro il corrispettivo è di 237,00 euro,
  • Valore superiore a 26.000,00 euro fino a 52.000,00 euro il corrispettivo è di 518,00 euro,
  • Valore superiore a 52.000,00 euro fino a 260.000,00 euro il corrispettivo è di 759,00 euro,
  • Valore superiore a 260.000,00 euro fino a 520.000,00 euro il corrispettivo è di 1.214,00 euro,
  • Valore superiore a 520.000,00 euro il corrispettivo è di 1.686,00 euro.

Dopo aver introdotto con un esempio la questione delle tabelle, visualizzabili online, e aver già accennato come ad ogni tipologia di processo corrisponda una diversa corrispondenza tra valore della lite e importo del Contributo Unificato scopriamo gli importi relativi ai ricorsi tributari davanti al Giudice di Pace.

Tabella Contributo Unificato 2024 per i ricorsi tributari davanti al Giudice di Pace

A partire dal 7 luglio 2011 è stato introdotto il Contributo Unificato per i ricorsi tributari che deve essere versato nel momento in cui si procede con il deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario davanti alla competente Commissione Tributaria. Per atto introduttivo del giudizio si intende sia il ricorso principale sia ogni atto processuale autonomo rispetto a quello introduttivo. Anche nel caso dei ricorsi tributari, il contributo ha un importo pari al valore stabilito per la controversia e il corrispettivo è espresso in questa tabella:

  • per un valore fino a 2.582,28 euro il contributo risulta pari a 30 euro,
  • per un valore che spazia dai 2.582,28 euro ai 5.000 euro il contributo risulta pari a 60 euro,
  • per un valore compreso tra i 5.000 euro e i 25.000 euro il contributo risulta pari a 120 euro,
  • per un valore compreso tra i 25.000 e i 75.000 euro il contributo risulta pari a 250 euro,
  • per un valore compreso tra i 75.000 e i 200.000 euro il contributo risulta pari  a 500 euro,
  • per un valore superiore ai 200.000 euro il contributo risulta pari a 1.500 euro.

Il contributo unificato è dovuto, poi, nel caso in cui si ricorre al Giudice di Pace, un organo giudiziario che presenta determinate competenze. Ci si rivolge a tale organo per cause che hanno come oggetto beni mobili, di valore non superiore a 5.000,00 euro, cause aventi come oggetto il risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli e di natanti (con valore non superiore ai 20.000,00 euro), per le cause che riguardano l’apposizione di confini e l’osservanza delle distanze oppure per contestare una multa o una cartella esattoriale.

Gli importi dei Contributi Unificati relativi ai procedimenti tributari per cui si ricorre al Giudice di Pace, qualora fosse possibile determinare l’esatto valore del contenzioso, risultano essere:

  • di 43 euro per un valore fino a 1.100,00 euro,
  • di 98 euro per un valore compreso tra 1.100,00 a 5.200,00 euro,
  • di 518 euro per un valore compreso tra 5.200,00 a 26.000,00 euro.

Nel caso in cui non fosse possibile determinare il valore, il contribuente sarebbe chiamato a pagare l’importo più elevato. Occorre poi considerare l’aggiunta agli importi individuati dalle tabelle sopra indicate delle somme che potrebbero essere eventualmente dovute in caso di specifiche omissioni, come la maggiorazione del 50% del contributo per la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e del codice fiscale del ricorrente nel ricorso.

Sul sito www.giustiziatributaria.gov.it è presente, per chi volesse essere certo dell’importo del Contributo Unificato da pagare, un “calcolatore” grazie al quale, inserendo il valore della lite, si potrà immediatamente conoscere l’esatta cifra del contributo.

Qual è la modalità di pagamento del Contributo Unificato Tributario?

Dopo aver visto come procedere al calcolo del Contributo Unificato in caso di ricorso tributario davanti al giudice di pace, vediamo qual è la modalità di pagamento del CUT. In caso di deposito cartaceo del ricorso o dell’appello, il versamento dell’importo da pagare può essere effettuato secondo tre diverse modalità. La prima avviene tramite compilazione del modello F23 con successiva consegna presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A. Occorrerà indicare il codice tributo 171 T, la descrizione “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario” e  il codice ufficio o ente tributario.

Una seconda modalità per pagare il CUT prevede l’acquisto di un contrassegno con la dicitura “Contributo Unificato Tributario” presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente un “Controllo dei contrassegni telematici” volto a verificare l’autenticità del contrassegno. Questo servizio acquisisce i dati riguardanti i contrassegni a partire dal giorno successivo a quello di emissione, perciò occorre aspettare qualche giorno per capire se c’è contraffazione oppure no.

L’ultima modalità per procedere al pagamento del Contributo Unificato è attraverso conto corrente postale n° 1010376927, intestato a “Tesoreria di Viterbo – Contributo Processo Tributario”.

Qualora si procedesse con il deposito con modalità telematica (PTT) del ricorso o dell’appello, in caso di pagamento tramite modello F23 o attraverso versamento su c/c postale, la ricevuta dovrà essere scansionata, firmata digitalmente e, infine, trasmessa come allegato. Qualora si pagasse il CUT presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati, bisognerà apporre il contrassegno acquistato sul modello “Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (dove bisognerà indicare i dati della commissione tributaria, le generalità e il codice fiscale del contribuente e le generalità delle altre parti), scansionarlo, firmarlo e trasmetterlo come allegato del ricorso.