Conosceremo meglio i Buoni Fruttiferi Postali Cointestati, le regole legate al rimborso per la successione in caso di decesso di una delle parti, la modalità di riscossione e la dichiarazione nel modello ISEE.
I Buoni Fruttiferi Postali sono uno strumento utilizzato dagli italiani per tutelare i propri risparmi. Le caratteristiche che attirano sono la sicurezza, dato che vengono garantiti dallo Stato Italiano, e la possibilità di ottenere una remunerazione economica, anche se di importo non elevato. Una ulteriore opportunità consente di intestare i Buoni Fruttiferi Postali a più persone diventando, così, cointestati. Si può scegliere se procedere con la co-intestazione a parità di rimborso o non a pari facoltà di rimborso. La differenza consiste nella possibilità o meno di richiedere il rimborso da parte degli intestatari. Cominciamo a conoscere lo strumento di risparmio da noi preso in esame oggi, proprio approfondendo l’aspetto del rimborso legato alla successione.
Buoni Fruttiferi Postali Cointestati: regole rimborso per successione deceduto e riscossione
Come già accennato, l’emissione dei Buoni Fruttiferi in caso di co-intestazione può avvenire in due modalità. La prima, detta PFR o pari facoltà di rimborso, consente a tutti gli intestatari di chiedere il rimborso e, di conseguenza, l’estinzione del buono. La seconda, chiamata FPR, prevede che l’estinzione possa avvenire solo in caso di consenso da parte di tutti gli intestatari, di accordo comune nel momento di richiesta del rimborso.
L’intestazione del Buono Fruttifero è nominativa, non cedibile ad altre persone, perciò la richiesta e il ritiro del rimborso deve necessariamente essere effettuata dagli intestatari o da uno solo di essi. L’unico avvenimento che può portare alla richiesta dell’estinzione per conto di un altro è in caso di decesso di uno degli intestatari. In questo caso, gli eredi possono decidere se estinguere il Buono Fruttifero o lasciarlo maturare, conservandolo fino alla scadenza per poi ottenere gli interessi.
Parlando della morte di uno degli intestatari del Buono Fruttifero Cointestato, sono altre le regole sulla successione qualora si presentasse un caso diverso dall’aver designato come erede l’altro intestatario. Infatti, se la persona che eredita il Buono Fruttifero è esterna alla co-intestazione e non si riesce a trovare un accordo amichevole tra le parti si arriverà alla sospensione del titolo. Verrà aperta la successione e gli eventuali eredi “esterni” diventeranno titolari della quota del defunto e potranno, quindi, decidere liberamente se richiedere il rimborso della quota spettante al defunto.
Vediamo, ora, come richiedere il rimborso di un Buono Cointestato. Qualora sia presente la clausola PFR, ogni singolo intestatario potrà agire singolarmente recandosi da solo allo sportello per ritirare la sua somma. Nel caso di assenza di tale clausola, tutti gli intestatari dovranno recarsi contemporaneamente presso uno sportello postale e mostrare i propri documenti per permettere il rimborso, pena la mancata estinzione della quota spettante.
Nel caso della presenza di un intestatario deceduto, l’erede “esterno” dovrà aprire la Pratica di Successione per poter, poi, intascare la somma spettante dei Buoni Fruttiferi Postali Cointestati. I tempi di riscossione risulteranno, naturalmente, più lunghi di alcuni mesi. Tra gli adempimenti burocratici richiesti troviamo, oltre all’apertura della pratica, la presentazione del certificato di morte e la presenza di tutti gli eredi.
Data la nominatività dei Buoni Fruttiferi Cointestati, nel caso di FPR, si potrebbe incorrere in problematiche circa la richiesta del rimborso in caso di decesso di uno degli intestatari proprio perché è possibile esercitare i propri diritti solo in maniera congiunta. Le Poste potrebbero rifiutare il pagamento a vista. In tal caso l’intestatario del Buono Cointestato dovrà ricorrere ad un avvocato oppure all’arbitro bancario finanziario.
Dichiarazione nel modello ISEE dei Buoni Fruttiferi Postali Cointestati
L’ISEE serve per calcolare l’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e immobiliare del proprio nucleo familiare. I dati da inserire sono molteplici, i redditi soggetti ad imposta ordinaria, quelli assoggettati ad imposte sostitutivi, eventuali agevolazioni fiscali, sociali ed assistenziali e altre di cui gode il contribuente o il suo nucleo familiare.
All’interno della sezione relativa alla situazione patrimoniale troviamo, nello specifico, la necessità di indicare anche i depositi che si hanno sui propri conti correnti bancari, anche se cointestati, e di cui ha la disponibilità. Occorrerà indicare, poi, eventuali azioni in società quotate o non quotate, le partecipazioni in quote societarie o in fondi comuni di investimento, gli strumenti finanziari come BTP, CCT, e i Buoni Fruttiferi e simili. Il saldo dei Buoni Cointestati da inserire sarà il controvalore dei titoli al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di osservazione, che si può desumere dai prospetti inviati dalla banca o dalla consultazione del proprio portafoglio on line mediante l’home banking.