La tassazione dei fondi pensione nel 2024 è l’argomento protagonista del nostro articolo. Novità sulle trattenute fiscali relative ai rendimenti sono emerse dalla Legge di Stabilità 2024 ed è bene conoscerle all’interno del più ampio quadro riguardante i fondi pensione. Questa particolare tipologia di investimento si rivela una opzione utile per coloro che sentono la necessità di aggiungere una contribuzione integrativa alla pensione erogata dall’INPS, al termine della vita lavorativa. Le modifiche impartite dalla Legge al fondo pensione hanno portato gli italiani verso un maggiore interesse nei confronti di una soluzione economica che presenta sia vantaggi che perplessità. Il proprio futuro non può essere preso alla leggera e per far sì che sia roseo è bene informarsi fin d’ora su una modalità sicura di investire i propri risparmi.
I Fondi Pensione 2024 e la tassazione applicata sui rendimenti
Sempre più lavoratori, messi alle strette da una situazione economica non incoraggiante, decidono di versare, durante gli anni lavorativi, importi in denaro che andranno ad aggiungersi alla pensione, come abbiamo visto nel caso dei fondi pensione Unicredit, tra i più sottoscritti in Italia. La scelta è totalmente a carico del lavoratore, non c’è nessun obbligo riguardante l’adesione al fondo pensione ma solo il vantaggio di avere, una volta raggiunti i requisiti per terminare di lavorare, una contribuzione doppia. Il capitale raggiunto con i versamenti verrà erogato, poi, in un’unica soluzione oppure attraverso rate mensili. Una soluzione interessante, dunque, ma quale tassazione viene applicata?
Ai fondi pensione, all’interno di un regime di contribuzione finita, viene applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 20%. Il risultato netto maturato in ogni periodo di imposta è soggetto all’aliquota in questione che verrà prelevata annualmente dal capitale del fondo pensione. Tale risultato è frutto della differenza tra il valore del patrimonio netto dell’investimento alla fine del periodo d’imposta, al lordo dell’imposta sostitutiva sommando, poi, le erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e di eventuali altre somme trasferite ad ulteriori forme pensionistiche, e i contributi, gli importi ricevuti da altre forme pensionistiche, i redditi soggetti a ritenuta, i redditi esenti oppure non soggetti ad imposta a cui si andrà a sottrarre il valore del capitale del fondo pensione ad inizio anno.
I redditi derivanti dai titoli pubblici italiani (ed equiparati) e dalle obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali costituiscono una base imponibile dell’imposta sostitutiva pari 62,50% in modo tale da garantire una tassazione reale del 12,50% sui rendimenti. A questa percentuale bisogna aggiungere il 9% del credito di imposta che serve per incrementare i redditi già assoggettati ad imposta per la formazione delle prestazioni. Potrebbe capitare che all’interno di un periodo di imposta si possano verificare risultati negativi in una (o più) linee di investimento. In questo caso, l’importo in negativo potrà essere detratto dai risultati ottenuti dai periodi di imposta successivi oppure dai risultati di altre linee di investimento appartenenti allo stesso fondo.
Come funzionano le trattenute fiscali del Fondo Pensione
Precedentemente, abbiamo accennato alla possibilità di recuperare, alla fine dell’attività lavorativa, le somme versate sotto forma di capitale o di rate mensili. Cerchiamo di capire meglio le differenze che intercorrono tra queste due diverse modalità. Le prestazioni possono venire erogate come capitale fino ad un massimo del 50% dell’importo finale accumulato. La somma restante dovrà necessariamente essere recepita sotto forma di rendita. Solamente nel caso in cui la rendita risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, il lavoratore potrà ricevere l’intero capitale.
Gli importi erogati sotto forma di capitale sono assoggettati ad una tassazione per il loro ammontare totale, al netto della parte che corrisponde ai redditi assoggettati ad imposta. Per quanto riguarda la parte imponibile, questa è soggetta ad una ritenuta, a titolo d’imposta, con aliquota pari al 15%. In più, occorre considerare un’ulteriore riduzione dell’aliquota in questione pari al 0,30% per ciascun anno in più rispetto al 15° anno di partecipazione alle varie forme pensionistiche complementari. E’ presente, comunque, un limite massimo della riduzione equivalente a 6 punti percentuali . La ritenuta viene applicata direttamente dalla forma pensionistica a cui è iscritto il lavoratore.
Approfondendo la scelta dell’erogazione delle somme versate totalmente sotto forma di rendita vediamo come anche questa prestazione sia soggetta all’aliquota del 15% con una possibile riduzione dello o,30% per ogni anno eccedente al 15° anno. Queste stesse percentuali di imposte vengono applicate nel caso in cui si richieda una anticipazione sul capitale prima dello scadere del termine lavorativo. Un’evenienza che può capitare per la necessità di pagare spese sanitarie causate da gravi condizioni di salute, per il pagamento di spese riguardanti lavori di ristrutturazione, per l’acquisto della prima casa o per diverse esigenze del lavoratore (non prima che siano passati otto anni dalla sottoscrizione dei fondi pensione). L’anticipazione potrà essere chiesta solo se l’importo desiderato non supera il 75% del capitale.